Cosa sono?
I farmaci OTC (dell'inglese Over The Counter, letteralmente "sopra al banco") sono anche conosciuti come farmaci da banco (FdB) o farmaci da automedicazione.
Questi farmaci rientrano nella fascia C-bis (una sorta di sottoclasse della fascia C) e il loro costo è a completo carico del cittadino.
Sono farmaci che possono essere venduti direttamente dal farmacista (sia nelle farmacie, sia nelle parafarmacie) senza la presentazione di una ricetta medica. Il farmacista può anche aiutare il paziente nell'acquisto di questa tipologia di farmaci fornendo indicazioni e consigli utili.
I farmaci da banco sono medicinali destinati al trattamento di disturbi minori che possono temporaneamente incidere sullo stato di salute ottimale e che sono facilmente identificabili e risolvibili con la semplice esperienza del paziente. Perciò, le indicazioni terapeutiche degli OTC devono essere solo ed esclusivamente per il trattamento di disturbi di lieve entità la cui valutazione dei sintomi può essere effettuata dal paziente stesso.
Inoltre, i principi attivi contenuti in questi farmaci devono essere già utilizzati da almeno cinque anni dalla data della loro immissione in commercio.
OTC e SOP: quali sono le differenze?
I farmaci SOP (Senza Obbligo di Prescrizione) sono farmaci anch'essi dispensabili in farmacia senza la presentazione della ricetta medica, ma allora cosa li differenzia dagli OTC? Aldilà delle differenze esistenti dal punto di vista normativo fra SOP e OTC, si può affermare che queste classi di farmaci si differenziano principalmente per la pubblicità che ne viene fatta.
I SOP, infatti non possono essere pubblicizzati in alcun modo, ma possono essere dispensati in farmacia solo su consiglio del farmacista (ecco perché talvolta vengono anche definiti come "farmaci da consiglio").
Per i farmaci OTC, invece, la pubblicità è consentita in varie forme (radio, riviste, televisione, ecc.), benché sia regolamentata.
Pubblicità sì, ma secondo le regole!
I farmaci OTC, quindi, possono essere pubblicizzati attraverso molteplici vie, ma solo rispettando la specifica normativa vigente. A questo proposito, il decreto legge 541/92 è stato emanato proprio per regolamentare tutte le forme di comunicazione che hanno per oggetto i farmaci e i loro destinatari.
Nel suddetto decreto viene esplicitamente enunciato che gli unici farmaci per cui è possibile ricorrere a forme pubblicitaria sono, appunto, gli OTC. Il decreto sancisce anche il fatto che - prima di divulgare una pubblicità riguardante un farmaco da banco - questa deve essere preventivamente sottoposta all'analisi di una commissione di esperti del Ministero della Salute.
Semplificando, il suddetto decreto prevede che:
- Sia esplicito il carattere pubblicitario del messaggio;
- La pubblicità non sia ingannevole, ma che favorisca un utilizzo razionale del farmaco presentandolo in maniera obiettiva;
- Riporti il nome del medicinale e il principio attivo in esso contenuto;
- Inviti in modo esplicito a leggere le informazioni contenute sulla confezione o sul foglietto illustrativo del medicinale.
Il decreto, inoltre, NON consente che la pubblicità del medicinale:
- Faccia apparire superfluo il consulto del medico;
- Sia rivolta prevalentemente ai bambini;
- Induca a pensare che il medicinale possa migliorare uno stato di buona salute o che la sua mancanza possa alterarlo;
- Induca a ritenere che il farmaco sia privo di effetti collaterali;
- Utilizzi testimonials (come scienziati, specialisti, medici, ecc.) che raccomandino l'utilizzo del farmaco;
- Utilizzi rappresentazioni visive delle alterazioni del corpo umano provocate da patologie.
Infine, il decreto vieta che all'interno della pubblicità vi siano comparazioni fra farmaci e vieta anche l'assimilazione del medicinale a prodotti cosmetici, alimentari o di consumo.
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